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COPPEM
COMITATO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO EUROMEDITERRANEO DEI POTEI LOCALI E REGIONALI

STATUTO

Art. 1
E’ costituita una Associazione Internazionale senza fini di lucro denominata Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei Poteri locali e regionali. Ai fini legali e per tutti gli usi, tale denominazione estesa e l’acronimo COPPEM hanno uguale validità.

Registrazione
Art. 2
L’ufficio registrato del COPPEM per fini legali ed altri scopi ufficiali è Palermo – via Emerico Amari, 162.

Finalità
Art. 3
Lo scopo del COPPEM è di promuovere collaborazioni fra Città, Comuni, Enti intermedi e Regioni dei Paesi del Partenariato Euromediterraneo al fine di perseguire gli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona e dei successivi documenti attraverso il programma MEDA e gli altri strumenti finanziari dell’Unione Europea e delle istituzioni pubbliche e private dei ventisette Stati del partenariato euromediterraneo, e di altri che in seguito aderiranno.
In particolare il COPPEM:

  1. promuove la democrazia, i diritti umani, il buon governo e lo Stato di diritto;
  2. incoraggia le parti ad impegnarsi nella cooperazione regionale;
  3. lavora per il consolidamento della pace nella regione, per l’integrazione economica e per la comprensione reciproca fra le società civili;
  4. promuove lo sviluppo ed il rafforzamento delle istituzioni democratiche, anche fornendo sostegno a soggetti non governativi nella regione;
  5. riafferma la stretta ed inscindibile connessione tra pace, sviluppo economico sociale e diritti umani e la convinzione che il rafforzamento e lo sviluppo di città, province e regioni devono essere sostenuti.
  6. concorre alla divulgazione e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica dei Paesi di ambo le rive del Mediterraneo sugli obiettivi del Partenariato Euromediterraneo e si batte perché sia riconosciuto l’indispensabile ruolo dei poteri territoriali e delle loro Associazioni;
  7. attua relazioni dirette con gli organismi competenti dell’Unione Europea al fine di ottenere sia un aumento significativo dei fondi destinati alla cooperazione decentrata sia l’adeguamento dei regolamenti e della legislazione che attualmente ostacolano o ritardano la realizzazione di progetti di cooperazione fra Città, Province e Regioni mediterranee;
  8. promuove la costituzione di consulte regionali degli Enti locali negli Stati firmatari la Dichiarazione di Barcellona;
  9. incoraggia la partecipazione delle donne nei Poteri Locali e Regionali

Struttura e Funzionamento
Art. 4

  1. I Comuni, le province, gli enti intermedi e le regioni aderenti costituiscono il Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo dei poteri locali e regionali denominato COPPEM.
  2. Il COPPEM è uno strumento di orientamento e di lavoro del partenariato e ricercherà un rapporto di carattere consultivo con la Commissione Europea e con le altre istituzioni dell’Unione Europea e degli altri Paesi terzi mediterranei.

Art. 5
Sono Organi del COPPEM :

  • L’Assemblea generale
  • Il Consiglio di Presidenza
  • Il Presidente e i vice Presidenti
  • Il Segretario Generale.

Art. 6
L’Assemblea generale è costituita da 104 membri.
Di essi:
-numero 101 Membri sono titolari e nominati a titolo personale dalle Associazioni nazionali (per l’Unione Europea sono le sezioni del CCRE). I rappresentanti delle Istituzioni Locali e regionali possono, anche, aderire direttamente. Coevamente alla nomina degli 101 Membri titolari, le predette Associazioni nominano anche 101 Membri supplenti in base alla ripartizione indicata nel successivo comma. I Membri supplenti intervengono laddove sia assente il titolare.
-numero 3 Membri di diritto, i quali sono:

  • Il Segretario Generale del COPPEM
  • Un rappresentante del CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)
  • Un rappresentante dell’OCA (Organizzazione delle Città Arabe)
La ripartizione dei componenti, sia titolari che supplenti - rappresentativi degli Enti locali e regionali degli Stati firmatari la Dichiarazione di Barcellona del 1995 e successivi aderenti è la seguente:

Algeria
Austria
Belgio
Cipro
Danimarca
Estonia
Egitto
Finlandia
Francia
Giordania
Grecia
Irlanda
Israele
Italia
Lettonia
Libano
Lituania
Lussemburgo
Malta
Marocco
Paesi Bassi
Palestina
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Federale di Germania
Siria
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Tunisia
Turchia
Ungheria
5 + 5 seggi
2 + 2 seggi
2 + 2 seggi
1 + 1 seggio
2 + 2 seggi
1 + 1 seggio
6 + 6 seggi
2 + 2 seggi
6 + 6 seggi
2 + 2 seggi
2 + 2 seggi
2 + 2 seggi
2 + 2 seggi
6 + 6 seggi
1 + 1 seggio
2 + 2 seggi
1 + 1 seggio
1 + 1 seggio
1 + 1 seggio
5 + 5 seggi
2 + 2 seggi
2 + 2 seggi
5 + 5 seggi
2 + 2 seggi
6 + 6 seggi
2 + 2 seggi
6 + 6 seggi
4 + 4 seggi
2 + 2 seggi
1 + 1 seggio
5 + 5 seggi
2 + 2 seggi
2 + 2 seggi
6 + 6 seggi
2 + 2 seggi
Totale 
101 +101 seggi


Il Consiglio di Presidenza del COPPEM verifica le designazioni ai fini della iscrizione del componente titolare e supplente nell’elenco dei Soci e ciò sulla base dei requisiti di cui all’articolo successivo.


Art. 7
I componenti elettivi della Assemblea Generale del COPPEM debbono avere un mandato elettivo a livello locale, provinciale, regionale o avere una responsabilità nell’ambito degli enti locali o regionali o essere componenti di Associazioni di Enti locali o regionali.
La nomina dei Membri dovrà tenere conto della presenza dei diversi livelli istituzionali, della parità uomo – donna, di un equilibrio politico e territoriale.
Il mandato è di quattro anni e può essere rinnovato.
Ogni Membro decade dal suo mandato se non sussistono più i requisiti di eleggibilità di cui al precedente articolo.


Art. 8
L’Assemblea generale del COPPEM è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.
La convocazione deve essere inviata al domicilio del Componente almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.
La convocazione deve essere inviata con lettera notificata a mezzo posta, ovvero con telegramma o fax e deve indicare il luogo della seduta, la data e l’ora ed il programma dei lavori, nonché la data e l’ora della seconda convocazione.
La seconda convocazione di seduta può essere prevista per la medesima data della prima purchè in ora successiva.
L’Assemblea Generale:

  • delibera sulle complessive linee di azione del COPPEM;
  • elegge il Presidente;
  • elegge, previa statuizione del numero, uno o più vice Presidenti dei quali uno vicario. Laddove il Presidente è espressione di un Paese della Unione Europea, il vice Presidente Vicario deve essere designato fra i Soggetti titolari rappresentanti un Paese mediterraneo non appartenente all’Unione Europea, e viceversa;
  • elegge il Segretario generale del COPPEM;
  • approva i programmi di attività annuali;
  • approva la previsione di spesa annuale, determinata dalla attuazione dei suddetti programmi;
  • accetta le donazioni, direttamente o mediante delega conferita al Consiglio di Presidenza;
  • approva i consuntivi di spesa annuale, determinata dalla attuazione dei suddetti programmi;
  • approva i consuntivi di spesa relativi all’anno precedente;
  • approva gli eventuali contributi a carico degli Associati e necessari alla attuazione dei programmi di attività annuale;
  • approva gli indirizzi di politica generale e le mozioni o gli ordini del giorno aventi pubblica espressione che sono sottoposti alla Presidenza;
  • esercita tutti gli altri poteri previsti dallo Statuto e dalle leggi in materia di associazioni;
  • Ciascun componente dell’Assemblea esprime un voto: L’Assemblea delibera con la maggioranza della metà dei componenti più uno in prima convocazione; in seconda convocazione l’Assemblea Generale delibera con la maggioranza semplice dei presenti: Le decisioni relative ai contributi straordinari a carico degli Associati sono deliberati con la maggioranza di due terzi dei presenti:

Art. 9
Il Consiglio di Presidenza od il Presidente, qualora venga richiesto da almeno un terzo dei membri del COPPEM con uno specifico ordine del giorno, convoca anche una o più Assemblee generali straordinarie

Art. 10
L’Assemblea generale decide in ordine alle modifiche del presente Statuto con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti:
Le proposte per lo scioglimento del COPPEM e per le modifiche dello Statuto devono essere proposte dal Consiglio di Presidenza o da almeno un terzo dei membri, e notificate almeno un mese prima della data della riunione dell’Assemblea generale convocata per decidere in merito:

Art. 11
Gli atti delle decisioni adottate dall’Assemblea generale sono conservati presso l’ufficio registrato del COPPEM a cura del Segretario generale:
Estratti di tali atti, firmati dal Presidente e dal Segretario generale, sono inviati a tutti i membri e possono essere inviati a terze parti che abbiano un legittimo interesse ad essi.

Consiglio di Presidenza
Art. 12
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai vice Presidenti, dal Segretario generale che ne fa parte di diritto, e dai Presidenti delle Commissioni permanenti.
I componenti del Consiglio di Presidenza ricevono un mandato per un periodo di due anni, rinnovabile.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte ogni anno, su invito del Presidente.
L’invito è in forma scritta, contenente data, luogo, ed ora della riunione con l’ordine del giorno e deve essere notificato a mezzo posta, fax o posta elettronica ai Componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

Art. 13
Il Consiglio di Presidenza unitamente al Presidente ha esclusivamente compiti di indirizzo politico-istituzionale del COPPEM.
Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti poteri:

  • predispone, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma politico-istituzionale del COPPEM per l’anno successivo e ne decide le priorità che debbono essere organizzate per la approvazione da parte dell’Assemblea Generale;
  • esprime consenso al programma di previsione di spesa definito dal Segretario generale per ciascuna delle azioni nelle priorità indicate, per la successiva approvazione da parte della Assemblea generale;
  • esprime consenso alla previsione delle entrate definite dal Segretario generale a copertura delle spese e approva altresì le eventuali proposte di contribuzione straordinaria da sottoporre all’Assemblea generale;
  • autorizza il Segretario generale a presentare i consuntivi relativi alla attività svolta nel precedente anno perché essi siano approvati dalla Assemblea Generale;
  • approva, con poteri sostitutivi dell’Assemblea generale, le variazioni del bilancio preventivo che siano proposte dal Segretario generale;
  • accetta le donazioni con poteri delegati dalla Assemblea generale;
  • organizza e promuove i contatti con le terze parti interessate ai programmi di attività;
  • presenta alla Assemblea generale le eventuali proposte degli Associati;
  • affida incarichi a delegati per specifici compiti;
  • nomina, su proposta del Segretario generale, il Direttore, il vice Direttore e il Direttore Responsabile del bollettino “COPPEM NEWS”;
  • delibera la pianta organica e delega il Segretario generale ad attuarla;
  • designa i rappresentanti dell’Associazione in tutte le sedi internazionali;
  • propone all’Assemblea Generale la composizione delle Commissioni permanenti;
  • stabilisce eventuali indennità per i membri degli organi statutari del COPPEM;


Presidente e vice Presidenti
Art. 14

Il Presidente ha la rappresentanza politico-istituzionale della Associazione COPPEM. Il Presidente è garante dello statuto, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di Presidenza.
Il Vice Presidente Vicario e i vice Presidenti coadiuvano il Presidente. Il vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, constatati dal Segretario generale.
In caso di particolare urgenza, ove sia impossibile la tempestiva convocazione dell’Ufficio di Presidenza il Presidente assume, d’intesa con i vice Presidenti e il Segretario generale, prese di posizioni politiche a nome del COPPEM.


Il Segretario generale

Art. 15
Il Segretario generale è eletto dalla Assemblea Generale con mandato quadriennale rinnovabile:
Il Segretario Generale esegue le decisioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza ed ha la gestione della Associazione.
In Particolare il Segretario Generale:

  • dirige gli uffici del COPPEM;
  • nomina il personale tecnico ed amministrativo;
  • stipula contratti di collaborazione con consulenti esterni;
  • attua decisioni di spesa delegate dal Consiglio di Presidenza;
  • firma i relativi documenti di spesa;
  • si avvale della collaborazione di un Segretario coordinatore dell’Ufficio amministrativo e di un esperto coordinatore dell’Ufficio programmi e progetti
  • può avvalersi della collaborazione del Comitato Scientifico che ha compiti consultivi;
  • decide sui progetti di partenariato che rispondono alle finalità del COPPEM e ne informa il Consiglio di Presidenza;
  • attua le spese di cofinanziamento dei progetti;
  • propone al Consiglio di Presidenza il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le eventuali variazioni di spesa e di previsioni di entrate.
  • Il Segretario generale è membro di diritto del COPPEM. Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Associazione inclusi i poteri attribuiti al medesimo dal presente articolo.

Art. 16
L’esercizio sociale ha durata annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
L’Assemblea Generale, entro il mese di Dicembre precedente l’esercizio sociale, approva il bilancio di previsione delle entrate e delle spese.
Le entrate sono costituite da:

  • Erogazioni e contributi da Enti pubblici e privati;
  • Eventuali quote associative approvate dalla Assemblea generale ex Art.8;
  • Eventuali corrispettivi da prestazione di servizi e da manifestazioni;
  • Donazioni.

Art. 17
E’ in facoltà della Assemblea generale nominare annualmente un revisore dei Conti esterno che sia incaricato di controllare la rispondenza delle spese effettuate con quanto previsto nei preventivi di spesa approvati e nelle variazioni di tali previsioni di spesa approvate dal consiglio di Presidenza con poteri delegati.
Le conclusioni di tale revisione vengono portate a conoscenza dell’Assemblea generale annuale in sede di approvazione del bilancio consultivo.

Art 18
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge italiana in materia di Associazioni.

Art 19
Per le controversie che dovessero insorgere fra gli Associati e la Associazione COPPEM foro competente è quello di Palermo.

Art 20
Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea generale convocata per adottarlo.

Art. 21
Al Presidente uscente dell’Associazione Fabio Pellegrini, in riconoscimento del ruolo svolto è attribuito il titolo di Presidente Fondatore del COPPEM.
In tale funzione partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

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