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Regolamento
del Comitato Permanente per il Partenariato Euromediterraneo

(approvato a Gaza il 1° luglio 2000)

I – Parte generale

Le Città, i Comuni, gli Enti intermedi e le Regioni dei Paesi del partenariato euromediterraneo (15 Paesi dell’Unione europea e 12 Paesi Terzi mediterranei partecipanti alla Conferenza di Barcellona del 27-28 novembre 1995) aderiscono volontariamente alla costituzione di un organismo di lavoro e si impegnano a collaborare tra loro allo scopo di perseguire gli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona e dei successivi documenti, attraverso il Programma Meda e gli altri strumenti finanziari dell’Unione europea.
I documenti delle tre Conferenze mediterranee prevedono esplicitamente (pur senza indicare le forme e gli strumenti) l’importanza del ruolo dei poteri locali e regionali per la realizzazione del partenariato euromediterraneo. E’ indicata anche una non meglio definita Assemblea annuale delle Città del partenariato.
Allo scopo di garantire continuità e metodo alla cooperazione tra i poteri locali e regionali nell’ambito del partenariato euromediterraneo, essi si danno alcune regole essenziali di funzionamento.


II – Struttura e funzionamento

• Art. 1
Le Città, i Comuni, gli Enti intermedi e le Regioni aderenti costituiscono un “Comitato Permanente”.
• Art. 2
Il “Comitato Permanente” è uno strumento di orientamento e di lavoro del partenariato e ricercherà un rapporto di carattere “consultivo” con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell’Unione europea.
• Art. 3.1
Il “Comitato Permanente” è costituito da 86 membri (*) che hanno un mandato elettivo a livello locale, regionale, con una responsabilità di fronte ad un’Assemblea eletta (esempio: Assessore) o con esercizio di responsabilità nell’ambito di enti locali o regionali. Essi sono nominati a titolo personale dalle Associazioni nazionali rappresentative. Dove non esistano le Associazioni essi potranno aderire direttamente e l’Ufficio di Presidenza, di cui all’art. 4.2, valuterà le ammissioni dei candidati al “Comitato Permanente”.
• Art. 3.2
La nomina dei membri dovrà tener conto della presenza dei diversi livelli istituzionali, della parità uomo-donna, di un equilibrio politico e territoriale.
• Art. 3.3
Il mandato è di 4 anni e può essere rinnovato. La perdita del mandato, di cui all’art. 3.1, fa decadere automaticamente la partecipazione al “Comitato Permanente”.
• Art. 3.4
Per ciascun membro titolare viene nominato un membro supplente alle stesse condizioni previste ai paragrafi precedenti. I membri supplenti parteciperanno alle riunioni ma avranno diritto di voto soltanto in assenza dei membri titolari.
• Art. 3.5
Le funzioni esercitate nel “Comitato Permanente” non costituiscono oggetto di remunerazione.
• Art. 4.1
Il ”Comitato Permanente” elegge tra i suoi membri titolari un Presidente per un periodo di 2 anni. L’elezione ha luogo a maggioranza dei presenti. Può eleggere, inoltre, alle stesse condizioni uno o più Vice-Presidenti (di cui un 1° Vice-Presidente). Il mandato del Presidente e dei Vice-Presidenti è rinnovabile. Se il Presidente apparterrà ad un Paese dell’Unione Europea, il 1° Vice-Presidente sarà di un Paese Terzo mediterraneo e viceversa.
• Art. 4.2:
Il Presidente ed i Vice-Presidenti costituiscono, insieme agli eventuali Presidenti delle Commissioni permanenti, l’Ufficio di Presidenza del “Comitato Permanente”. All’Ufficio di Presidenza possono essere invitati i Presidenti dei “Gruppi” di lavoro (vedi art. 5.1).
• Art. 5.1
Il “Comitato Permanente” per meglio svolgere i suoi compiti si organizza in “Commissioni” o “Gruppi” di lavoro che riferiscono al Comitato stesso per le deliberazioni.
• Art. 5.2
Oggetto delle deliberazioni del “Comitato Permanente” sono le questioni relative alla realizzazione del partenariato euromediterraneo, compresi gli aspetti organizzativi, di procedura e di orientamento politico-istituzionale.
• Art. 6
Il “Comitato Permanente” è convocato dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, si riunisce una o più volte all’anno e convoca una Conferenza annuale mediterranea dei poteri locali e regionali aperta a libera partecipazione.
• Art. 7
Le funzioni di segretariato sono svolte dalla Federazione regionale siciliana dell’AICCRE, in convenzione con la Regione Sicilia. Il segretariato avrà sede a Palermo.
• Art. 8.1
I costi relativi alla partecipazione ai lavori del “Comitato Permanente” (plenaria e “Commissioni” o “Gruppi” di lavoro) sono a carico dei partecipanti.
• Art. 8.2
L’Ufficio di Presidenza dovrà trovare le soluzioni organizzative ed economico-finanziarie affinché l’attività del “Comitato Permanente” possa svolgersi senza oneri per i suoi membri.

(*) Ripartizione dei seggi nell’ambito del Comitato Permanente degli Enti locali e regionali:

Austria
Belgio
Danimarca
Grecia
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Repubblica Federale di Germania
Spagna
Portogallo
Regno Unito
Svezia
2 seggi
2 seggi
2 seggi
2 seggi
2 seggi
6 seggi
2 seggi
6 seggi
1 seggio
2 seggi
6 seggi
5 seggi
2 seggi
6 seggi
2 seggi

48 seggi
   
Algeria
Cipro
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Malta
Marocco
Palestina
Siria
Tunisia
Turchia
5 seggi
1 seggio
6 seggi
2 seggi
2 seggi
2 seggi
1 seggi
5 seggi
2 seggi
4 seggi
2 seggi
6 seggi

38 seggi








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